AMBIENTE DEMO

R.E.N.T.Ri

Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti

Laboratorio Sperimentale per la Prototipazione Funzionale
PUBBLICATO IL REGOLAMENTO RENTRI

Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio scorso il Decreto 4 aprile 2023, n. 59, regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo, tra le altre cose:

  • i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di rifiuti con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
  • le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
  • il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi al registro e al formulario.;

Il regolamento entra in vigore il 15 giugno prossimo.

È previsto un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.

Le modalità operative del RENTRI – come ad esempio quelle per la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento e per la compilazione dei modelli– saranno definite dalla Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori, con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore.

A breve il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica renderà disponibile agli operatori le informazioni e il supporto necessari.

Riferimenti

L'articolo 188-bis del d. lgs. 3 aprile 2006, n.152, nell'attuale formulazione, rinvia a successiva decretazione del Ministero dell'ambiente la definizione delle modalità di organizzazione e funzionamento del Registro Elettronico Nazionale (REN).

“consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema”

Nel frattempo, il Ministero dell'ambiente ha avviato la realizzazione di un prototipo finalizzato a verificare la funzionalità e la fruibilità di un modello di Registro elettronico nazionale, con il supporto dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Macro-obiettivi

Il prototipo del Registro Elettronico dovrà simulare tanto nella struttura, quanto nel suo funzionamento, l'architettura delineata nella proposta di testo di decreto regolamentare rispondente alla struttura di Registro introdotta dal nuovo articolo 188-bis.

Tale architettura prevede un Registro centrale nel quale si raccolgono i dati provenienti dai registri di carico e scarico e dai formulari di identificazione del rifiuto, tenuti in modalità digitale e trasmessi dagli operatori soggetti all'obbligo.

La sperimentazione prototipale consiste nella validazione di un modello operativo che nella sua applicazione generalizzata potrà essere adottato da qualunque soggetto.

Le attività previste per il Laboratorio Sperimentale della Prototipazione Funzionale sono state riassunte in sei linee, che nella parte centrale del progetto saranno condotte con un discreto livello di simultaneità